Tributi – Le disposizioni fiscali della Legge di Stabilità 2015 – Legge 23.12.2014, n.190, su S.O. alla G.U. n.300 del 29.12.2014

Tributi – Le disposizioni fiscali della Legge di Stabilità 2015 – Legge 23.12.2014, n.190, su S.O. alla G.U. n.300 del 29.12.2014

Tributi – Le disposizioni fiscali della Legge di Stabilità 2015 – Legge 23.12.2014, n.190, su S.O. alla G.U. n.300 del 29.12.2014

Riportiamo le disposizioni fiscali di maggiore rilevanza per le imprese contenute nella legge di Stabilità 2015 composta da 735 commi di un solo articolo. A regime il “bonus 80 euro” (commi 12-15) – Il credito d’imposta da 80 euro per dipendenti e collaboratori con redditi di lavoro fino a 26 mila euro annui diventa definitivo. Le modalità di erogazione del bonus nelle buste paga restano invariate, così come resta invariata la procedura di compensazione nel modello F24 per il recupero mensile da parte dei datori di lavoro di quanto anticipato ai lavoratori aventi diritto.
Reddito complessivo annuo(euro)                                                   Importo del bonus(euro)
Fino a 24.000                                                                                                                   960

Oltre 24.000 e fino a 26.000                                                  (26.000-reddito complessivo)/2000*960
Incentivati i buoni pasto elettronici (commi 16-17) – Dal mese di luglio 2015 i buoni pasto elettronici saranno esenti da tassazione per i dipendenti fino all’importo di 7 euro giornalieri; per i tickets cartacei resta fermo l’attuale tetto di esenzione di 5,29
euro giornalieri. Deducibile dall’Irap il costo del lavoro (comma 19) – A decorrere dal 2015 diventa deducibile dalla base imponibile Irap il costo del lavoro relativo ai dipendenti a tempo indeterminato. Parallelamente l’aliquota ordinaria Irap torna alla misura del 3,9 per cento (per il 2014 era stata ridotta al 3,4 per cento). TRF in busta paga (commi 26-34) – Per il periodo tra l’1 marzo 2015 e il 30 giugno 2018 i lavoratori dipendenti con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro possono chiedere di percepire in busta paga l’ammontare del trattamento di fine rapporto maturando, anche eventualmente già destinato a forme di previdenza complementare. L’opzione esercitata sarà irrevocabile fino a giugno 2018. Il Tfr erogato in busta paga sarà assoggettato a tassazione ordinaria (anziché a tassazione sostitutiva come nel caso di corresponsione a fine rapporto), ma non rileverà ai fini della verifica della spettanza del bonus fiscale degli 80 euro. Inoltre non sarà imponibile ai fini previdenziali. Per fronteggiare l’anticipazione finanziaria, i datori di lavoro con meno di 50 addetti potranno accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da un apposito Fondo di garanzia istituito presso l’Inps. Le modalità attuative del Fondo saranno stabilite con successivo decreto. Aumenta la tassazione della rivalutazione del TFR (comma 623) – L’imposta
sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione del trattamento di fine rapporto è incrementata dall’11 al 17 per cento a decorrere dall’1 gennaio 2015. L’imposta è versata dai datori di lavoro entro nei mesi di dicembre e febbraio di ciascun anno. Estesa al 2015 la compensazione dei crediti con le P.A. (comma 19) – E’ stata estesa all’anno 2015 la possibilità di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
entro i prossimi 90 giorni sarà emanato il decreto attuativo della nuova misura. Ridisegnato il bonus “ricerca e sviluppo” (commi 35-36) – Il credito d’imposta per incentivare le attività di ricerca e sviluppo finanziato nell’ambito della nuova programmazione dei fondi strutturali europei è stato disciplinato in maniera definitiva, modificando le iniziali disposizioni previste dall’art.3 del D.L. n.145/2013. In base alle norme della legge di Stabilità 2015, il bonus resterà in vigore per il periodo 2015-2019 e sarà usufruibile da qualsiasi impresa di qualsiasi settore economico, non soltanto dalle PMI come previsto inizialmente. La misura del credito sarà pari al 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 e a condizione che le spese siamo pari almeno a 30 mila euro per ciascun periodo d’imposta. Il credito spetta in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili (es. assunzione di personale altamente qualificato, costi per ricerche, ecc.). L’importo massimo del bonus è di 5 milioni di euro annui. Le modalità di operatività del bonus saranno definite con successivo decreto del Ministro dell’Economia e Finanze. Regime fiscale agevolato per incentivare l’autoimprenditorialità (commi 54- 89) – E’ stato previsto un nuovo regime fiscale agevolato per chi svolge un’attività economica in proprio come lavoratore autonomo o impresa individuale. Per poter rientrare nel nuovo regime occorre conseguire ricavi o compensi annui inferiori a determinate soglie (dai 15 mila ai 40 mila euro) diversificate a seconda del settore economico. Chi rientra nel regime è esonerato dal versamento dell’Iva e dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili (deve solo certificare i corrispettivi), non è soggetto all’Irap, è esonerato dalla comunicazione dello spesometro, non effettua né subisce ritenute alla fonte. Il reddito imponibile è ottenuto applicando ai compensi un coefficiente di redditività e scomputando dall’ammontare ottenuto i contributi previdenziali; l’imposta dovuta è pari al 15 per cento ed è sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali comunali e regionali e dell’Irap. Per i soggetti che iniziano una nuova attività è previsto un abbattimento del reddito imponibile di un terzo per i primi 3 periodi d’imposta. Inoltre ai fini previdenziali è previsto che non siano dovuti i contributi minimi, ma che gli stessi siano calcolati in percentuale sul reddito dichiarato. Slitta la clausola di salvaguardia (comma 207) – E’ stata posticipata di un anno, fino al gennaio 2016, la clausola di salvaguardia in base alla quale sarà inasprita la pressione fiscale qualora non siano assicurati tramite interventi di revisione della spesa pubblica 3,3 miliardi di euro per l’anno 2016 e 6,3 miliardi di euro per l’anno 2017.
Cessati gli incentivi per i veicoli verdi (comma 222) – Per l’anno 2015 non saranno più operativi gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti previsti dal decreto legge n.83/2012. Veicoli Euro 0 esclusi dal recupero accise (comma 233) – A decorrere da quest’anno i veicoli Euro 0 e categorie inferiori sono esclusi dal recupero delle accise previsto per le imprese di autotrasporto; la misura, condivisa dalle associazioni di categoria, evita una riduzione generalizzata dello sconto accise. IMU sui beni strumentali ancorati al suolo (commi 244-245) – Viene richiamata la circolare dell’Agenzia del Territorio n.6/2012 ai fini dell’applicazione dell’Imu sugli impianti fissi. Innalzata la tassazione dei Fondi Pensione (comma 621) – L’imposta sostitutiva applicabile ai Fondi Pensione a decorrere dal 2015 passa dall’11,5 al 20 per cento. Esteso il ravvedimento operoso (commi 634-637) – A decorrere dal 2015 limitatamente ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, sono state introdotte norme per incentivare la regolarizzazione spontanea dei contribuenti; in particolare sarà possibile utilizzare il ravvedimento anche nel caso la violazione sia già stata constatata e siano iniziati accessi o ispezioni; il ravvedimento, che resterà precluso solo in pochi casi specifici, sarà soggetto a sanzioni ridotte in funzione della celerità con cui il contribuente si avvale dell’istituto. Soppressa dal 2016 la comunicazione dati Iva (comma 641) – Viene soppressa la facoltà di presentare la dichiarazione annuale Iva nel modello Unico (cd dichiarazione unificata). A decorrere dalla dichiarazione 2015 (che si presenterà nel 2016) viene fissato a febbraio il termine della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma e viene di conseguenza eliminato l’obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva. Ridotto l’elenco dei Paesi black list (comma 678) – L’elenco degli Stati black list sarà ridotto: è stato infatti previsto che il Ministero Economia e Finanze stili una nuova lista considerando black list solo i paesi che non scambino comunicazioni fiscali con l’Italia, indipendentemente dall’aliquota di tassazione privilegiata. La disposizione rileva soprattutto per le imprese di spedizione internazionale, tenuto conto che la deducibilità dei costi con operatori residenti nei paesi black list è vincolata a gravosi adempimenti. Incremento aliquota Iva (commi 718-719) – Qualora non siano adottati provvedimenti che garantiscano maggiori entrate o riduzioni di spesa pubblica, è stato previsto un progressivo innalzamento delle aliquote Iva; in particolare l’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento passerebbe al 24 per cento a decorrere dal 2016, al 25 per cento a decorrere dal 2017 e al 25,5 per cento a decorrere dal 2018.